L' Associazione - Lo statuto

Lo Statuto dell'Associazione



Art. 1 COSTITUZIONE E DURATA
E’ costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI” di Casola Valsenio, con sede legale ed amministrativa a Casola Valsenio in Via Roma, 50. La durata dell’associazione e fissata a tempo indeterminato; rispetto a tale data l’Assemblea dei soci può con propria deliberazione disporre l’anticipato scioglimento dell’Associazione secondo quanto previsto dall’art. 10.

Art. 2 SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro, persegue l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale e turistica economica e sociale dell’area di riferimento con i seguenti scopi:
a)    pubblicare materiale promozionale e divulgativo, organizzare eventi e manifestazioni atti alla maggiore diffusione della conoscenza dell’Associazione e dei suoi progetti;
b)    valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul territorio di riferimento, anche quali espressioni delle tradizioni e del patrimonio socio-culturale delle “ Erbe e dei Frutti Dimenticati”;
c)    valorizzare le produzioni agricole, le attività agro-alimentari e le specialità gastronomiche, le produzioni ed i servizi, nel quadro di una economia orientata ai principi di sostenibilità ambientale;
d)    incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di una offerta turistica integrata costruita sulla qualità e salubrità dei prodotti locali e dei servizi correlati;
e)    proporre agli associati la segnaletica informativa, l’immagine coordinata ed il marchio di riferimento dell’Associazione;
f)    sviluppare progetti speciali, per la valorizzazione e promozione del Giardino delle Erbe Prof. Augusto Rinaldi Ceroni, dei giardini diffusi e della cosiddetta “Strada deiFrutti Dimenticati”, attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di promo-commercializzazione ed attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche;
g)    definire un “paniere” di prodotti tipici del territorio di riferimento e gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti e appartenenti ai diversi settori produttivi, nonchè definire e fare applicare il disciplinare di gestione dell’Associazione e dei prodotti per ogni singola tipologia di Erbe e Frutti Dimenticati;
h)    promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, soprattutto nel settore agroalimentare, così come delineata anche nella cosiddetta Legge d’Orientamento (art.1 D.L. 228/2001 a norma della Legge n° 57/2001), attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale degli associati;
i)    garantire agli associati l’informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l’esercizio della specifica attività e/occorrenti per l’adeguamento agli standard di qualità, nonché sulle possibilità di finanziamento per l’esercizio dell’attività;
j)    esercitare un’azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard;
k)    svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
l)    rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede;
m)    è prevista la possibilità di svolgere in futuro attività commerciale marginale.

Art. 3 SOCI
1.    Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:
a)    aziende agricole singole o associate e/o produttori specializzati nelle produzioni tipiche del territorio di riferimento definite dal “paniere”dei prodotti dell’Associazione;
b)    aziende agrituristiche e fattorie didattiche;
c)    aziende e/o singoli produttori di Erbe e Frutti Dimenticati;
d)    enoteche e/o botteghe del vino o dei prodotti tipici;
e)    attività della ristorazione, alberghiera ed extra alberghiera, ivi compresi i bed & breakfast e le aziende del turismo rurale;
f)    esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
g)    esercizi commerciali e aziende agricole che effettuino la vendita diretta;
h)    imprese dell’artigianato artistico e tradizionale;
i)    enti locali, parchi naturali; associazioni professionali e di categoria;
j)    associazioni turistiche locali (Pro Loco, ecc.), associazioni culturali e ONLUS con scopi sociali in attinenza con gli scopi dell’Associazione;
k)    altri soggetti individuati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2.    Requisito indispensabile dell’aspirante socio per essere ammesso a far parte della Associazione è, oltre al rispetto di quanto previsto nel disciplinare dell’Associazione per quanto concerne i singoli prodotti e gli standard minimi di qualità, la presenza costante sui territori dell’Associazione, con strutture produttive in proprietà od in disponibilità, ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi. Non è posto limite alcuno al numero del soci. Ai soci sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizione del presente Statuto.
3.    Ai fini e per gli effetti previsti dal presente Statuto, i soci si distinguono in:
•    Soci Fondatori: sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
•    Soci Ordinari: sono coloro che possiedono i requisiti di cui all’Art. 3, e che presenteranno domanda di adesione dopo la data di costituzione dell’Associazione.
•    Soci Onorari: sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nell’ambito dell’azione e della ricerca socio economico culturale dell’Associazione.

4. Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione sono volontarie e gratuite.