Lo Statuto
dell'Associazione
Art. 1 COSTITUZIONE E DURATA
E’ costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata
“ASSOCIAZIONE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI” di Casola
Valsenio, con sede legale ed amministrativa a Casola Valsenio in Via Roma, 50.
La durata dell’associazione e fissata a tempo indeterminato; rispetto a tale
data l’Assemblea dei soci può con propria deliberazione disporre l’anticipato
scioglimento dell’Associazione secondo quanto previsto dall’art. 10.
Art. 2 SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro, persegue l’affermazione dell’identità
storica, culturale, ambientale e turistica economica e sociale dell’area di
riferimento con i seguenti scopi:
a) pubblicare materiale promozionale e divulgativo,
organizzare eventi e manifestazioni atti alla maggiore diffusione della
conoscenza dell’Associazione e dei suoi progetti;
b) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche,
culturali ed ambientali presenti sul territorio di riferimento, anche quali
espressioni delle tradizioni e del patrimonio socio-culturale delle “ Erbe e
dei Frutti Dimenticati”;
c) valorizzare le produzioni agricole, le attività
agro-alimentari e le specialità gastronomiche, le produzioni ed i servizi, nel
quadro di una economia orientata ai principi di sostenibilità ambientale;
d) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione
di una offerta turistica integrata costruita sulla qualità e salubrità dei
prodotti locali e dei servizi correlati;
e) proporre agli associati la segnaletica informativa,
l’immagine coordinata ed il marchio di riferimento dell’Associazione;
f) sviluppare progetti speciali, per la valorizzazione e
promozione del Giardino delle Erbe Prof. Augusto Rinaldi Ceroni, dei giardini
diffusi e della cosiddetta “Strada deiFrutti Dimenticati”, attraverso
iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di
informazione, azioni di promo-commercializzazione ed attività di rappresentanza
nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche;
g) definire un “paniere” di prodotti tipici del territorio di
riferimento e gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti e
appartenenti ai diversi settori produttivi, nonchè definire e fare applicare il
disciplinare di gestione dell’Associazione e dei prodotti per ogni singola
tipologia di Erbe e Frutti Dimenticati;
h) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità,
soprattutto nel settore agroalimentare, così come delineata anche nella
cosiddetta Legge d’Orientamento (art.1 D.L. 228/2001 a norma della Legge n°
57/2001), attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale degli
associati;
i) garantire agli associati l’informazione di base sugli
adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l’esercizio della specifica
attività e/occorrenti per l’adeguamento agli standard di qualità, nonché sulle
possibilità di finanziamento per l’esercizio dell’attività;
j) esercitare un’azione di controllo sulla rispondenza delle
situazioni aziendali e produttive agli standard;
k) svolgere attività di studio e di ricerca per il
perseguimento degli scopi sociali;
l) rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione
e dei singoli associati qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in
ogni sede;
m) è prevista la possibilità di svolgere in futuro attività
commerciale marginale.
Art. 3 SOCI
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:
a) aziende agricole singole o associate e/o produttori
specializzati nelle produzioni tipiche del territorio di riferimento definite
dal “paniere”dei prodotti dell’Associazione;
b) aziende agrituristiche e fattorie didattiche;
c) aziende e/o singoli produttori di Erbe e Frutti
Dimenticati;
d) enoteche e/o botteghe del vino o dei prodotti tipici;
e) attività della ristorazione, alberghiera ed extra
alberghiera, ivi compresi i bed & breakfast e le aziende del turismo
rurale;
f) esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e
bevande;
g) esercizi commerciali e aziende agricole che effettuino la
vendita diretta;
h) imprese dell’artigianato artistico e tradizionale;
i) enti locali, parchi naturali; associazioni professionali e
di categoria;
j) associazioni turistiche locali (Pro Loco, ecc.),
associazioni culturali e ONLUS con scopi sociali in attinenza con gli scopi
dell’Associazione;
k) altri soggetti individuati dall’Assemblea, su proposta del
Consiglio Direttivo.
2. Requisito indispensabile dell’aspirante socio per essere
ammesso a far parte della Associazione è, oltre al rispetto di quanto previsto
nel disciplinare dell’Associazione per quanto concerne i singoli prodotti e gli
standard minimi di qualità, la presenza costante sui territori
dell’Associazione, con strutture produttive in proprietà od in disponibilità,
ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi. Non è posto limite
alcuno al numero del soci. Ai soci sono riconosciuti eguali diritti e doveri
nell’ambito delle disposizione del presente Statuto.
3. Ai fini e per gli effetti previsti dal presente Statuto, i
soci si distinguono in:
• Soci Fondatori: sono coloro che hanno inizialmente
sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
• Soci Ordinari: sono coloro che possiedono i requisiti di
cui all’Art. 3, e che presenteranno domanda di adesione dopo la data di
costituzione dell’Associazione.
• Soci Onorari: sono coloro ai quali lo specifico status è
stato riconosciuto e conferito dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti
nell’ambito dell’azione e della ricerca socio economico culturale
dell’Associazione.
4. Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione sono volontarie e
gratuite.